Avvertenza:
              Si  procede  alla ripubblicazione del testo del decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  corredato  delle
          relative   note,   ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo   1986,   n.  217.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
                Ambito di applicazione delle gestioni
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo  1 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica30 giugno  1965,  n. 1124, e successive modifiche ed
integrazioni,  di seguito denominato "testo unico", nell'ambito della
gestione  industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono
individuate,   ai   fini  tariffari,  le  seguenti  quattro  gestioni
separate:
    a) industria,   per  le  attivita':  manifatturiere,  estrattive,
impiantistiche;  di  produzione  e distribuzione dell'energia, gas ed
acqua;  dell'edilizia;  dei  trasporti  e comunicazioni; della pesca;
dello spettacolo; per le relative attivita' ausiliarie;
    b) artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
    c) terziario,  per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle
turistiche;  di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi
anche  finanziari;  per le attivita' professionali ed artistiche: per
le relative attivita' ausiliarie;
    d) altre attivita', per le attivita' non rientranti fra quelle di
cui  alle  lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti
pubblici,  compresi  lo  Stato  e  gli  enti  locali, e quelle di cui
all'articolo  49,  comma  1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n.
88.
  2.  A  ciascuna  delle  quattro  gestioni  di  cui  al comma 1 sono
riferite le attivita' protette di cui all'articolo 1 del testo unico.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo  10,  commi  2  e  3  del  testo  unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                                Nota al titolo:
                -  Il  testo  del  comma  1  dell'art. 55 della legge
          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali) e' il seguente:
              "Art.  55  (Disposizioni  in  materia  di assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare,
          entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge,  uno o piu' decreti legislativi al fine di
          ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia
          di  assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le
          malattie  professionali, nel rispetto dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
                a) individuazione  e separazione ai fini tariffari, a
          decorrere  dal  1o gennaio 2000, nell'ambito della gestione
          industria   dell'istituto   nazionale  per  l'assicurazione
          contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica   30 giugno   1965,   n.   1124,   e  successive
          modificazioni,  di  seguito denominato "testo unico , delle
          seguenti gestioni separate:
                  1) industria:
                  2) artigianato;
                  3)  terziario,  per  le  attivita' commerciali, ivi
          comprese  quelle turistiche, di produzione, intermediazione
          e   prestazione   dei  servizi  anche  finanziari;  per  le
          attivita'  professionali  ed  artistiche;  nonche'  per  le
          relative attivita' ausiliarie;
                  4)   altre   attivita'  di  diversa  natura,  quali
          credito, assicurazione, enti pubblici;
                b) revisione,  per  effetto della disposizione di cui
          alla  lettera a), dei criteri di classificazione dei datori
          di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;
                c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni
          di  cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione
          dell'enorme  di  cui  al  decreto  legislativo 19 settembre
          1994,  n. 626 e successive modificazioni, nonche' del tasso
          di infortuni sul lavoro;
                d) previsione    di   distinti   tassi   di   premio,
          determinati  ai  sensi  dell'articolo  40,  terzo comma del
          testo  unico,  per  i settori di ciascuna delle gestioni di
          cui alla lettera a);
                e) previsione  dell'applicazione delle tariffe di cui
          alla   lettera   c)  anche  per  le  attivita'  svolte  dai
          lavoratori  italiani  operanti nei Paesi extracomunitari di
          cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con
          modificazioni,  della legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche'
          previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del
          decreto-legge   21   marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
          modificazioni,  dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine
          della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  di  un  premio  integrativo  a
          copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
                f) individuzione    di   nuovi   parametri   per   la
          determinazione  delle retribuzioni per i prestatori d'opera
          che  non  percepiscono  retribuzione  fissa  o accertabile,
          salvo  quanto  disposto  dall'articolo 118 del testo unico,
          fermo  restando che tali retribuzioni non potranno comunque
          risultare inferiori al mininale di legge stabilito ai sensi
          degli  articoli  116  e  234  del citato testo unico per la
          liquidazione delle rendite;
                g) previsione  del  riordino, anche con riferimento a
          situazioni  pregresse,  dell'articolo  55,  comma  5, della
          legge  9 marzo  1989,  n. 88, e degli articoli 80 e 146 del
          testo  unico, al fine di ricondurre entro termini temporali
          certi  e  predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei
          propri  provvedimenti  errati  in  materia  di prestazioni,
          precisando,  tra  l'altro,  che il mutamento della diagnosi
          medica    e   della   valutazione   da   parte   dell'INAIL
          successivamente   al   riconoscimento   delle   prestazioni
          conseguente all'impiego di nuove e piu' precise metodiche o
          strumentazioni  di  indagine,  purche'  non riconducibile a
          dolo  o colpa grave e fermo restando il potere di revisione
          dell'istituto,  ai  sensi  degli articoli 83, 137 e 146 del
          testo  unico  entro  i  termini  ultimi di revisionabilita'
          delle  rendite,  non  integra  gli  estremi  di  un  errore
          rilevante ai fini della rettifica;
                h) rideterminazione,  per l'anno 2000, dei contributi
          in  quota  capitaria  dovuti  dai  lavoratori  autonomi del
          datore  agricoltura, nonche' dell'aliquota contributiva per
          i  lavoratori  agricoli  dipendenti,  e previsione, per gli
          anni  successivi,  della  loro rideterminazione con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto  con  il ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  su  proposta  del  consiglio di
          amministrazione  dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio
          compatibile  con  le  specificita'  che  caratterizzano  il
          settore  ed  ad  assicurare  il  risanamento, l'efficacia e
          l'economicita'  della gestione, in relazione agli obiettivi
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
                i) previsione  fermo  restando  quanto disposto dagli
          articoli   1   e   4   del   testo  unico,  dell'estensione
          dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
          le  malattie  professionali,  ancorche' vi siano previsioni
          contrattuali   o   di   legge,   di   tutela   con  polizze
          privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli
          sportivi  professionisti  dipendenti  dai  soggetti  di cui
          all'articolo  9  del  testo  unico,  nonche'  ai lavoratori
          parasubordinati  soggetti  a  rischi  lavorativi specifici;
          individuazione   dei  relativi  riferimenti  retributivi  e
          classificativi ai fini tariffari;
                l) previsione,  in  via sperimentale, per il triennio
          1999-2001,    nell'ambito    delle    spese   istituzionali
          dell'INAIL,   della   destinazione   di   congrue   risorse
          economiche,  la  cui entita' sara' definita con decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare,
          in  tutto  o  in  parte,  programmi  di  adeguamento  delle
          strutture  e  dell'organizzazione  delle  piccole  e  medie
          imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative
          di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni,  ovvero progetti per favorire l'applicazione
          degli  articoli  21  e 22 del citato decreto legislativo n.
          626  del  1994  anche  tramite la produzione di strumenti e
          prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche
          dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita
          o  a  costo  di  produzione; i progetti sanno approvati dal
          consiglio   di   amministrazione  dell'Istituto  secondo  i
          criteri   di  priorita'  che  dovranno  essere  determinati
          attraverso  una direttiva quadro da approvare, da parte del
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio
          della  delega  di  cui  al  presente comma; nella direttiva
          saranno  fissati  anche  le  modalita'  di formulazione dei
          progetti  ed  i  termini  di invio, nonche' l'entita' delle
          risorse    che   annualmente   l'Istituto   destinera'   al
          finanziamento  ed al sostegno dei progetti di adeguamento e
          miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
                m) previsione  di  criteri  per  l'aggiornamento e la
          revisione     periodica    dell'elenco    delle    malattie
          professionali,   fermo   restando   che   sono  considerate
          professionali  anche quelle non comprese nell'elenco, delle
          quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;
                n) previsione  di  un  sistema di rivalutazione delle
          rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la
          rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento
          nell'anno  in  cui  scatterebbe,  sulla  base della vigente
          legislazione,  la  rivalutazione  connessa  alla variazione
          delle retribuzioni;
                o) previsione   della   revisione   del   sistema  di
          finanziamento    e    del   livello   della   contribuzione
          riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
          fine  di  determinare l'accollo a carico del bilancio dello
          Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
          gli  equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
          del  comparto  delle  amninistrazioni pubbliche, nei limiti
          delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
          8,  comma  5,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448 emanati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge;
                p) revisione della normativa in materia di cumulo fra
          il  trattamento  di  revendita  a carico dell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL
          spettante  in caso di decesso del lavoratore conseguente ad
          infortunio  sul  lavoro  o malattia professionale, ai sensi
          dell'articolo 85 del testo unico;
                q) previsione,  in  via sperimentale, per il triennio
          1999-2001,  della  destinazione  da parte dell'INAIL, sulla
          base   degli   indirizzi  emanati  dal  proprio  organo  di
          indirizzo  e  vigilanza,  ed  in raccordo con le iniziative
          delle  regioni,  di una quota parte delle somme annualmente
          incassate  in  attuazione  dei piani di lotta all'evasione,
          per   promuovere   o   finanziare   progetti  formativi  di
          riqualificazione  professionale  degli invalidi del lavoro,
          nonche'  per  sostenere  o finanziare, in tutto o in parte,
          sulla  base  di criteri e modalita' approvati dal consiglio
          di  amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per
          i   progetti   di   cui   alla  lettera  l),  progetti  per
          l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole
          e  medie  imprese  e nelle imprese agricole e artigiane che
          sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi
          del lavoro;
                r) riordinamento   organico   dei   compiti  e  della
          gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:
                  1)  l'obbligo,  specificamente  sanzionato,  per  i
          gestori  pubblici  e  provati  di  forme  di  assicurazione
          infortuni, professionali e non professionali, di comunicare
          al  Casellario  le informazioni necessarie per identificare
          il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i
          postumi  nei  modi  e  nei termini disciplinati da apposito
          regolamento ministeriale;
                  2)  l'obbligo  per  il  Casellario  di  fornire  ai
          soggetti  di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero
          sull'esistenza  di precedenti, con modalita' che utilizzino
          nella   misura  massima  possibile  le  moderne  tecnologie
          comunicative;
                  3)   un   ordinamento  del  Casellario  che,  ferma
          restando  la  utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL,
          ne  garantisca  l'autonomia  con previsione di una separata
          gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo
          di governo e gestione espressione dei soggetti interessati;
                s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  e  le malattie professionali e
          nell'ambito   del  relativo  sistema  di  indennizzo  e  di
          sostegno  sociale,  di  un'idonea  copertura  e valutazione
          indennitaria   del   danno   biologico,   con   conseguente
          adeguanento della tariffa dei premi;
                t) semplificazione  e  snellimento  delle  procedure,
          anche  tramite  l'utilizzo  di  disposizioni  regolamentari
          adottate  ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  al  fine  di garantire maggiore speditezza
          all'azione amministrativa;
                u) previsione  di  una  specifica disposizione per la
          tutela  dell'infortunio in itinere che recepisca i principi
          giurisprudenziali consolidati in materia".
              - L'art.  1  del  testo unico approvato con decreto del
          Presidente   della   Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124
          (Disposizioni  per  l'assicurazione obbligatoria contro gli
          infortuni  sul  lavoro  e le malattie professionali), e' il
          seguente:
              "Art.  1.  - E' obbligatoria l'assicurazione contro gli
          infortuni   sul   lavoro  delle  persone  le  quali,  nelle
          condizioni  previste  dal  presente titolo, siano addette a
          macchine  mosse  non direttamente dalla persona che ne usa,
          ad   apparecchi  a  pressione,  ad  apparecchi  e  impianti
          elettrici   o  termici,  nonche'  delle  persone,  comunque
          occupate  in  opifici, laboratori o in ambienti organizzati
          per  lavori,  opere o servizi quali comportino l'impiego di
          tali macchine, apparecchi o impianti.
              L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresi' quando le
          macchine,   gli   apparecchi  o  gli  impianti  di  cui  al
          precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o
          non    servano   direttamente   ad   operazioni   attinenti
          all'esercizio  dell'industria  che  forma  oggetto di detti
          opifici  o  ambienti,  ovvero siano adoperati dal personale
          comunque  addetto  alla  vendita,  per prova, presentazione
          pratica o esperimento.
              L'assicurazione  e'  inoltre  obbligatoria anche quando
          non  ricorrano le ipotesi di cui al commi precedenti per le
          persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
          siano addette ai lavori:
                1)   di   costruzione,   manutenzione,   riparazione,
          demolizione  di  opere  edili,  comprese  le  stradali,  le
          idrauliche  e  le opere pubbliche in genere; di rifinitura,
          pulitura,  ornamento,  riassetto  delle  opere  stesse,  di
          formazione  di  elementi prefabbricati per la realizzazione
          di  opere  edili,  nonche'  ai  lavori,  sulle  strade,  di
          innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e
          diserbo;
                2)  di  messa  in  opera,  manutenzione, riparazione,
          modificazione,   rimozione  degli  impianti  all'interno  o
          all'esterno   di   edifici,   di   smontaggio,   montaggio,
          manutenzione,  riparazione,  collaudo delle macchine, degli
          apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
                3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o
          impianti  per la bonifica o il miglioramento fondiario, per
          la  sistemazione  delle  frane  dei  bacini montani, per la
          regolazione  o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi
          di  acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo
          dei canali e il drenaggio in galleria:
                4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori
          di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
                5)   di  costruzione,  manutenzione,  riparazione  di
          ferrovie,  trainvie,  fliovie,  teleferiche  e funivie o al
          loro esercizio;
                6)  di produzione o estrazione, di trasformazione, di
          approvvigionamento,  di  distribuzione del gas, dell'acqua,
          dell'energia   elettrica,  compresi  quelli  relativi  alle
          aziende  telegrafiche  e  radiotelegrafiche,  telefoniche e
          radiotelefoniche   e   di   televisione;   di  costruzione,
          riparazione,  manutenzione e rimozione di linee e condotte;
          di collocamento, riparazionc e rimozione di parafulmini;
                7)  di  trasporto per via terrestre, quando si faccia
          uso di mezzi meccanici o animali;
                8)  per l'esercizio di magazzini di deposito di merci
          o materiali;
                9)  per  l'esercizio  di  rimasse  per la custodia di
          veicoli  terrestri,  nautici  o aerei, nonche' di posteggio
          anche all'aperto, di mezzi meccanici;
                10) di carico o scarico;
                11)  della  navigazione marittima, lagunare, lacuale,
          fluviale  ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art.
          34,   regio   decreto-legge   20   agosto  1923,  n.  2207,
          concernente  norme  per  la  navigazione  aerea, convertito
          nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
                12)   della   pesca   esercitata   con   navi  o  con
          galleggianti,  compresa  la pesca comunque esercitata delle
          spugne  dei  coralli,  delle  perle,  e  del  tonno;  della
          vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura;
                13)  di  produzione, trattamento, impiego o trasporto
          di   sostanze   o   di   prodotti   esplosivi,  esplodenti,
          inflammabili,  tossici,  corrosivi,  caustici, radioattivi,
          nonche'   ai   lavori  relativi  all'esercizio  di  aziende
          destinate   a  deposito  e  vendita  di  dette  sostanze  o
          prodotti;  sono  considerate  materie  infiammabili  quelle
          sostanze  che hanno un punto di infiammabilita' inferiore a
          125 oC e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali
          bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
                14)  di  taglio,  riduzione di piante, di trasporto o
          getto di esse;
                15)  degli  stabilimenti  metallurgici  e  meccanici,
          comprese le fonderie;
                16) delle concerie;
                17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
                18)  delle miniere cave e torbiere e saline, compresi
          il  trattamento  e  la  lavorazione delle materie estratte,
          anche se effettuati in luogo di deposito;
                19) di produzione del cemento, della calce, del gesso
          e dei laterizi;
                20)  di costruzione, demolizione, riparazione di navi
          o  natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o del
          loro carico;
                21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
                22)   per  l'estinzione  di  incendi,  eccettuato  il
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
                23) per il servizio di salvataggio;
                24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le
          guardie  giurate addette alla sorveglianza delle riserve di
          caccia e pesca;
                25) per il servizio di nettezza urbana;
                26)  per l'allevamento, riproduzione e custodia degli
          animali,  compresi  i lavori nei giardini zoologici e negli
          acquari;
                27)  per  l'allestimento,  la prova o l'esecuzione di
          pubblici  spettacoli,  per l'allestimento o l'esercizio dei
          parchi  di  divertimento,  escluse  le  persone  addette ai
          servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;
                28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni
          pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.
              Sono  considerati come addetti a macchine, apparecchi o
          impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e
          per  effetto  delle  quali  sono  esposti  al  pericolo  di
          infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi
          o impianti suddetti.
              Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo
          comma  del  presente  articolo  le  persone le quali, nelle
          condizioni  previste  dal  presente  titolo,  sono comunque
          occupate  dal  datore  di  lavoro in lavori complementari o
          sussidiari,  anche  quando  lavorino  in  locali  diversi e
          separati   da  quelli  in  cui  si  svolge  la  lavorazione
          principale.
              Sono  altresi'  considerate  addette  ai  lavori di cui
          numeri  da  1)  a  28)  del  presente  articolo  le persone
          previste  dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di
          lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.
                 L'obbligo  dell'assicurazione  di  cui  al  presente
          articolo  non  sussiste  soltanto  nel  caso  di  attivita'
          lavorativa  diretta unicamente a scopo domestico, salvo per
          i  lavoratori  appositamente  assunti  per la conduzione di
          automezzi ad uso familiare o privato.
              Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le
          attivita'  di  cui al presente articolo quando siano svolte
          dall'imprenditore  agricolo  per  conto e nell'interesse di
          aziende  agricole  o  forestali,  anche  se  i lavori siano
          eseguiti   con   l'impiego  di  macchine  mosse  da  agente
          inanimato,  ovvero  non  direttamente  dalla persona che ne
          usa,  le  quali  ricadono  in  quelle  tutelate  dal titolo
          secondo del presente decreto".
              -  La  legge  8  agosto  1985, n. 443 (Legge-quadro per
          l'artigianato),  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
          agosto 1985, n. 199.
              -  La  lettera  e), comma 1, dell'art. 49 della legge 9
          marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro) cosi'
          recita:
              "1.  La  classificazione  dei datori di lavoro disposta
          dall'Istituto  ha  effetto  a tutti i fini previdenziali ed
          assistenziali  ed  e'  stabilita  sulla  base  dei seguenti
          criteri:
                a)-d) (Omissis);
                e)   credito,   assicurazione   e   tributi,  per  le
          attivita':    bancarie    e   di   credito;   assicurative;
          esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati".